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Profilo istituzionale
L'autonomia di cui le Camere godono si sostanzia nella potestà statutaria, nell'autodeterminazione degli operatori locali di designare od eleggere (qualora previsto dallo Statuto) i membri del consiglio, nell'elezione del presidente e della giunta, nella possibilità di dar vita ad autonome unioni regionali, nella potestà di promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative e nella facoltà di realizzare strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale.
Alla legge 580 hanno fatto seguito le leggi sul cosiddetto decentramento amministrativo a Costituzione invariata (L. 15 marzo 1997, n.59 e D.lgs. 31 marzo 1998, n.112) : l'autonomia delle Camere di Commercio è stata quindi qualificata come "funzionale", nel senso di enti autonomi rappresentativi di una collettività (quella delle imprese), identificata da specifici interessi e finalità: in altri termini, la Camera di Commercio è l'ente esponenziale della comunità delle imprese.
Ciò ha comportato che fossero esclusi dal conferimento di nuovi compiti e funzioni alle Regioni, Province e Comuni quei "compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura", e, contemporaneamente, che funzioni e compiti nuovi potessero essere conferiti "osservando il principio di sussidiarietà" oltre che agli enti locali territoriali anche agli enti locali funzionali.