NUOVO CODICE DOGANALE
NUOVO CODICE DOGANALE DELL'UNIONE EUROPEA |
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A partire dal 1° maggio 2016 entrerà in vigore il nuovo Codice doganale con i relativi Regolamenti delegati e di esecuzione e sono quindi definitivamente abrogati i precedenti Regolamenti comunitari in materia. Il codice doganale dell’Unione (CDU) è parte della modernizzazione delle dogane e serve come nuovo regolamento quadro in materia di norme e procedure doganali in tutta l’UE. Il CDU ed i relativi atti delegati e di esecuzione:
Il Nuovo Quadro normativo: 1. Codice doganale dell’Unione (CDU): il Regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013 (GUUE - L n.269 del 10.10.2013), ha istituito il Codice doganale dell’Unione e abrogato, dalla sua entrata in vigore (30.10.2013), il Reg. (CE) n.450/2008. Dal 1° maggio 2016, ai sensi dell’art. 286 CDU, vengono anche formalmente abrogati: - il Reg. (CEE) n. 3925/91, relativo all’eliminazione dei controlli sui bagagli dei viaggiatori intracomunitari; - il Reg. (CEE) n. 2913/92, che istituisce il Codice doganale comunitario; - il Reg. (CEE) n. 1207/2001, relativo al rilascio dei certificati di origine EUR e alla qualifica di esportatore autorizzato. Al Codice doganale sono poi collegati una serie di altri Regolamenti delegati o di esecuzione di recente emanazione che completano il nuovo quadro normativo del CDU: 1. Regolamento delegato del CDU (RD): è il Regolamento delegato (UE) n° 2446 del 28 luglio 2015 (GUUE – L n. 343 del 29.12.2015), che integra il Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del Codice doganale dell’Unione; 2. Regolamento di esecuzione del CDU (RE): è il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447 del 24 novembre 2015 (GUUE – L n. 343 del 29.12.2015), recante modalità di applicazione di talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Codice doganale dell’Unione (pubblicata rettifica all’art. 2 par. 3), del RE, GUUE – L n. 87 del 2.4.2016); 3. Regolamento delegato transitorio del CDU (RDT): è il Regolamento delegato (UE) n. 341/2016 della Commissione, del 17 dicembre 2015 (GUUE L n.69 del 15.03.2016), che stabilisce misure transitorie relative ai mezzi per lo scambio e l’archiviazione di dati di cui all’art. 278 del CDU fino a quando i sistemi elettronici necessari per l’applicazione delle disposizioni del Codice non siano operativi. Gli allegati al RDT stabiliscono i requisiti in materia di dati, formati e codici che devono essere applicati nel periodo transitorio stabilito ai sensi del RDT, del RD e del RE; 4. Regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione del 1° aprile 2016 (GUUE L n. 87 del 2.4.2016) che abroga formalmente, dal 1° maggio 2016, il Regolamento (CEE) n. 2454/1993, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CEE) n.2913/92.. L’art. 60 del CDU definisce i criteri per l’acquisizione dell’origine. Nel dettaglio, il secondo comma dell’art. 60 stabilisce, ricalcando quanto disposto dall’art. 24 del precedente CDC, che «l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione» e non modifica, quindi, gli elementi fondamentali del concetto già noto di ultima trasformazione sostanziale. L’elenco dei prodotti interamente ottenuti è indicato all’art. 31 del Regolamento delegato (UE) 2446/2015, mentre all’art. 32 si fa riferimento alle merci, alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori, rinviando ai dettagli contenuti nell’Allegato 22-01 per le regole di attribuzione d’origine di alcuni prodotti specifici. Il nuovo CDU non prevede regole specifiche di origine solo per i prodotti tessili e l’allegato in questione (All. 22-01) ricomprende tutti i precedenti allegati – 9 (note introduttive), 10 (prodotti tessili) e 11 (altri prodotti) – del precedente Reg. CEE 2454/93, ampliando inoltre il ventaglio delle categorie di prodotti, suddivise seguendo le Sezioni del Sistema Armonizzato (SA), per le quali vengono suggerite le regole di origine, di cui le principali riguardano le seguenti tipologie: carni, latte e derivati; caffè, tè, zuccheri; ortaggi, legumi e frutta; saponi, lubrificanti, cere; amidi e fecole; pelli, cuoio, pellicceria; materie tessili e loro manufatti; calzature, cappelli, ombrelli; ceramiche; metalli e loro lavorazioni; macchinari e apparecchiature; strumenti e apparecchi per ottica e fotografia. Ai fini dell’attribuzione dell’origine, risulta interessante anche il concetto introdotto all’art. 33 del Regolamento delegato sulle operazioni di trasformazione o lavorazione che non sono economicamente giustificate. Per le merci non contemplate nell’Allegato 22-01 (per le quali sono definite specifiche regole), quando l’ultima lavorazione o trasformazione non è considerata sostanziale, «si ritiene che le merci abbiano subito la loro ultima trasformazione o lavorazione sostanziale …… nel paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del valore degli stessi». All’art. 34 vengono disciplinati i concetti relativi alle operazioni minime non sufficienti al conferimento dell’origine e all’art. 35 viene ripresa la normativa semplificata relativa ai pezzi di ricambio,. Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015 in materia di origine non preferenziale disciplina invece la prova d’origine per i prodotti soggetti a regimi speciali d’importazione nell’UE. |