Spese di avvio della procedura di mediazione
Spese di avvio della procedura di mediazione
La sentenza TAR Lazio n. 1351/2015 dichiarava illegittimo l'art. 16 commi 2 e 9 del D.M.180/10, quindi riconoscendo non dovute le spese di avvio della procedura, per la partecipazione al primo incontro delle procedure di Mediazione, qualora le parti non avessero inteso proseguire nella mediazione.
In data 22 aprile 2015 è stata depositata l'ordinanza n. 1694 del 21.4.15, con la quale il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di sospensiva proposta con il ricorso presentato contro la sentenza del TAR. Conseguentemente, dal 23 aprile 2015 sono nuovamente dovute le spese di avvio, anche quando la mediazione si arresti al primo incontro.